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Il testo unico | |
Il testo unicoStruttura del decretoIl D.Lgs. n. 81/2008 dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. E’ composto da 306 articoli e 51 allegati. L’articolato è suddiviso nei seguenti 13 Titoli: Titolo I - (art. 1-61) - (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali) Titolo II (art. 62-68) - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni) Titolo III (art. 69-87) - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche) Titolo IV (art. 88-160) - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni) Titolo V (art. 161-166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni) Titolo VI (art. 167-171)- Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni) Titolo VII (art. 172-179) - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni) Titolo VIII (art. 180-220) - Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni) Titolo IX (art. 221-265) - Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni) Titolo X (art. 266-286) - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni) Titolo XI (art. 287-297) - Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni) Titolo XII (art. 298 - 303) - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale Titolo XIII (art. 304 – 305-306) - Disposizioni finali Principali novitàIl provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro collocando in un’ottica di sistema le regole fino ad oggi contenute in tante distinte disposizioni succedutesi negli anni, abrogando i decreti legislativi 626/94, 547/55, 164/56, 303/56 (ad eccezione dell’art. 64), 277/91, 493/96, 494/96, 187/2005 e ampliando il campo di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a tutti i lavoratori senza distinzione di tipologia contrattuale: lavoratori a progetto, in collaborazione, autonomi, somministrati, a domicilio, a distanza ecc. Il Decreto ricomprende tutte le norme riferire a lavorazioni a rischio da sottoporre a sorveglianza sanitaria, già presenti nel D.Lgs 626, oltre una serie di altre misure già esistenti in materia di cantieri, vibrazioni, segnaletica, rumore, amianto, piombo. Ecco un elenco degli obblighi del datore di lavoro alla luce della nuova normativa: - valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento conseguente a tale valutazione sia in caso di normali attivita' lavorative che in caso di appalto e subappalto - designazione del responsabile del servizio di prevenzione - nomina del medico competente - individuazione dei lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione incendi, di salvataggio e primo soccorso - richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori, ai quali deve fornire idonei dispositivi di protezione individuale, di tutte le misure previste dalle norme vigenti - informare in tempo reale i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. Provvedere alla organizzazione delle attività di formazione e informazione di lavoratori, dirigenti, preposti, addetti al servizio di emergenza, prevenzione incendi, salvataggio e primo soccorso - consentire la normale attivita' ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e consegnare agli stessi copia del documento di valutazione di rischio - comunicare agli enti preposti Inail e Ipsema i dati relativi agli infortuni - munire tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento ivi compresi quelli delle ditte in appalto e subappalto - fornire informazioni al medico competente in merito alla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, descrizione degli impianti, dati sulle malattie professionali e i relativi provvedimenti - garantire interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali dove si svolge l'attivita' lavorativa Intensificazione delle sanzioniE’ importante segnalare che sulla base dei criteri indicati dalla legge delega 123/2007 sono intensificate le sanzioni penali e pecuniarie per i datori di lavoro non in regola con le normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: - arresto da quattro a otto mesi o 'ammenda da 5.000 a 15.000 euro se non viene effettuata la valutazione dei rischi, se non viene redatto il documento di valutazione dei rischi, e in caso di mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione - arresto da sei mesi ad un anno quando la mancata valutazione dei rischi interessa imprese altamente pericolose come quelle per la fabbricazione di esplosivi, la lavorazione di agenti cancerogeni, il lavoro in miniera, i cantieri edili particolarmente complessi - sospensione dell’attività di impresa e interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici in caso di: riscontro di oltre il 20% di lavoratori in nero, violazione ripetuta delle misure di riposo, violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto), violazioni che espongono al rischio di seppellimento (mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno), violazioni che espongono al rischio di folgoramento (lavori in tensione, mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale), violazioni che espongono al rischio d'incendio (mancanza certificato prevenzione incendi per le attivita' soggette, mancanza mezzi estinzione incendi), violazioni che espongono al rischio d'amianto (mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto). | |
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