Nuova valutazione dei rischi

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D.Lgs. n.106 del 2009: correzioni e integrazioni al D.Lgs. 81 del 2008
D.Lgs. 81/2008
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Nuova valutazione dei rischi


Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008


Le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 continueranno a restare in vigore sino al 1 Gennaio 2009 e, pertanto, da tale data non saranno più validi i documenti di valutazione dei rischi redatti in riferimento al citato D.Lgs. n. 626/1994.


Dovranno adeguarsi al nuovo schema di valutazione dei rischi, previsto dal D.Lgs. n.81 del 2008, tutte le aziende anche quelle già in possesso del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.

Secondo le nuove disposizioni:

- il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione e la stesura del documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente che devono essere nominati antecedentemente alla stesura del documento stesso;

- la valutazione e la stesura del documento devono essere realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, quindi, deve essere nominato antecedentemente;

- la valutazione e il documento di valutazione debbono essere modificati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.


In alcuni casi (aziende che occupano fino a 10 addetti) il datore di lavoro può effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lettera f del D.Lgs.n.81/2008.

Fino alla scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata del decreto di cui all’all’art. 6, comma 8, lettera f e comunque non oltre il 30 giugno 2012, il datore di lavoro può autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi nel caso di aziende che occupano fino a 10 lavoratori (ad esclusione di quelle indicate al comma 7 dell’art. 29 del D.Lgs.n.81/2008).

Anche i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori (ad esclusione di quelle indicate al comma 7 dell’art. 29 del D.Lgs.n.81/2008) possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lettera f del D.Lgs.n.81/2008.


Aziende indicate al comma 7 dell’art. 29 del D.Lgs.n.81/2008:

- aziende di cui all’art. 31, comma 6, lettere a,b,c,d,f,g;

a)aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e s.m.i, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli art. 6 e 8 del medesimo decreto;

b) centrali termoelettriche;

c) impianti ed installazioni di cui agli art. 7, 28 e 33 del D.Lgs.17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i;

d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione all’amianto.



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