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D.Lgs. n.106 del 2009: correzioni e integrazioni al D.Lgs. 81 del 2008 | |
D.Lgs. n.106 del 2009: correzioni e integrazioni al D.Lgs. 81 del 2008È entrato in vigore il 20 agosto 2009 il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, che integra e corregge il decreto legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. ll Decreto legislativo 106/09 contiene 149 articoli che modificano in molti punti il Decreto legislativo n. 81/2008. Le modifiche salienti risultano essere: • introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema sarà attivato nel settore edile mediante l’istituzione di una “patente”, strumento di verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili. La suddetta idoneità verrà valutata tenendo conto di requisiti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (es. effettuazione delle attività di formazione; assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza); • superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali: viene ribadita la inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, vengono fornite informazioni dettagliate sulle procedure di valutazione (es. come dare prova della data del DVR); • rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa; • valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro; • miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni: l’intero apparato sanzionatorio viene rimodulato con il principio di un sostanziale aumento (rispetto al D.Lgs. 626/94) delle sanzioni pecuniarie di circa un 30% e una sostanziale conferma delle pene detentive. Per quanto riguarda più nello specifico il ruolo del medico competente e la gestione della sorveglianza sanitaria si segnalano le seguenti principali novità: • maggiore "responsabilizzazione" del datore di lavoro relativamente al rispetto delle scadenze previste dalla sorveglianza sanitaria (es. obbligo di tempestiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro); • possibilità di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, a scelta, nello studio del medico competente o presso la sede del datore di lavoro; • possibilità di eseguire la visita medica preventiva in fase preassuntiva, a scelta del datore di lavoro, da parte del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL; • inserimento di visita medica prima del rientro al lavoro nel caso di assenze di durata superiore a 60 giorni per motivi di salute, per verificare il mantenimento dell'idoneità alla mansione specifica precedentemente svolta; • rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossico-dipendenza e dell'alcol-dipendenza, in accordo con la Conferenza delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali, entro il 31 dicembre 2009 (anche la valutazione dello stress lavoro-correlato dovrà essere effettuata in base alle indicazioni che la Commissione consultiva del lavoro indicherà entro la stessa data). | |
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