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Come opera il medico competente


Obblighi del medico competente


- collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, all' attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso


- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari


- gestione della documentazione sanitaria del lavoratore: il medico competente aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; nelle aziende con più di 15 lavoratori il medico concorda con il datore il luogo di custodia. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della normativa d.lgs 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione


- invio all’Ispesl , esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla legge, alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa di cui al D.lgs 196/03


- attività di informazione: informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria


- visita degli ambienti di lavoro almeno 1 volta l’anno o a cadenza diversa che si stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro per l’annotazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR)

- comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di prevenzione e protezione al datore di lavoro, agli RSPP e RLS, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati al fine dell'attuazione delle misure di tutela dei lavoratori

- partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli devono essere forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.




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