Valutazione dei rischi

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Valutazione dei rischi


Come si fa la valutazione dei rischi


Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria.
In questa fase il compito principale del medico competente è quello di agevolare il Datore di Lavoro nell’individuazione dei rischi, nella corretta gestione dei programmi di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza e nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
La valutazione deve riguardare tutti i possibili rischi presenti in azienda, per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonchè quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. La valutazione deve inoltre riguardare le attrezzature di lavoro, le sotanze e i preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di lavoro.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR)
Il documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, con l'illustrazione dei criteri adottati per formularla; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per attuare le misure previste, nonche' dei ruoli aziendali che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per lasicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il contenuto del documento deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle norme, incluse nel D.Lgs. n. 81 del 2008, relative ai singoli rischi specifici.
Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

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